Con l’accordo sulla mobilità, è stata chiarita anche la questione che riguarda la mobilità dei docenti di sostegno. In particolare sono stati specificati quali sono i movimenti possibili che questi insegnanti possono effettuare nel partecipare alle operazioni di mobilità. Il punto riguarda nello specifico coloro che ancora si trovano a dover completare il periodo di 5 anni previsto dalla legge.
È stato specificato che i docenti titolari su sostegno devono rispettare il vincolo del quinquennio nel permanere proprio su questo tipo di posto. I docenti che hanno ottenuto l’immissione su sostegno non possono richiedere il passaggio su posto comune, se non sono trascorsi 5 anni.
Proprio per questo motivo, anche se è vero che i docenti di sostegno possono partecipare alle operazioni che riguardano i trasferimenti, è da ricordare che coloro che rientrano ancora nel vincolo quinquennale possono richiedere il trasferimento sempre per altri posti di sostegno. Tali insegnanti pertanto possono richiedere il trasferimento su posto di sostegno sia provinciale che interprovinciale.
Sono stati avanzati dei dubbi anche per quanto riguarda il computo del quinquennio. Alcuni docenti si chiedono se viene valutato anche l’anno in corso. Da questo punto di vista, dopo una fase di incertezze, è stato precisato che nel computo dei 5 anni viene considerato anche l’anno in corso.
La questione si differenzia, se nel frattempo il docente titolare su sostegno chiede il passaggio di ruolo e quindi passa ad un altro grado di istruzione. In questa situazione non può considerare nel computare il quinquennio gli anni che ha prestato su un altro grado e quindi deve ricominciare la conta degli anni per arrivare a 5 nel nuovo grado di istruzione in cui ha acquisito la titolarità.